Whistleblowing
Whistleblowing
La pagina riporta le informazioni necessarie per effettuare eventuali segnalazioni interne o esterne in merito a violazioni lesive dell’interesse pubblico o dell’integrità della pubblica Autorità.
La normativa di riferimento è il decreto legislativo del 10 marzo 2023, n. 24, che ha introdotto una nuova disciplina per la protezione delle persone che segnalano violazioni, di cui sono venute a conoscenza nel contesto lavorativo.
CHI PUÒ SEGNALARE E QUANDO
Possono presentare segnalazione utilizzando il canale di segnalazione interna dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale: i dipendenti dell’Autorità; i volontari e i tirocinanti, anche se a titolo gratuito; i lavoratori autonomi, i collaboratori, i liberi professionisti e i consulenti e, in generale, i lavoratori e i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato incaricati di fornire beni o servizi o di realizzare opere in favore dell’Autorità.
La segnalazione può essere effettuata:
- in pendenza del rapporto giuridico con l’Autorità;
- prima dell’inizio del rapporto giuridico (ad esempio, se con la segnalazione si fa riferimento ad informazioni raccolte durante la fase di selezione o precontrattuale);
- durante il periodo di prova;
- successivamente alla cessazione, sempre che si tratti di informazioni relative al periodo precedente allo scioglimento del rapporto giuridico.
COSA SI PUÒ SEGNALARE E A CHI
Il segnalante (cd. whistleblower) è la persona che segnala all’RPCT della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) le violazioni di disposizioni normative regionali, nazionali ed europee, intese come comportamenti, atti o omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Autorità, di cui sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.
La segnalazione deve riguardare una delle seguenti circostanze:
- violazioni già commesse;
- violazioni che potrebbero verificarsi in futuro;
- fondato sospetto che sia stata commessa o che possa essere commessa una violazione;
- condotte volte ad occultare tali violazioni.
La segnalazione deve essere corredata da una descrizione della violazione e supportata da idonea documentazione o da informazioni concrete, precise e concordanti che consentano lo svolgimento delle verifiche istruttorie da parte dell’RPCT.
Non costituiscono oggetto di valida segnalazione:
- le irregolarità nella gestione o organizzazione dell’attività dell’Autorità;
- le notizie palesemente prive di fondamento, acquisite sulla base di indiscrezioni (le cd. “voci di corridoio”);
- le informazioni che sono già completamente di dominio pubblico;
- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico con l’Autorità o con le figure gerarchicamente sovraordinate.
Il canale di segnalazione interno dell’Autorità è gestito dall’RPCT della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).
COME FARE UNA SEGNALAZIONE INTERNA ALL’RPCT
L’Autorità prevede differenti canali di trasmissione:
- via mail all’indirizzo dedicato dell’RPCT “rpct@aubac.it”, inserendo nell’oggetto della comunicazione la dicitura “RISERVATA”;
- mediante servizio postale, con invio all’indirizzo dell’Autorità (Roma, Via Monzambano n. 10) e indicazione sulla busta della dicitura “RISERVATA, ALL’ATTENZIONE DEL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA”. Il segnalante avrà cura di non indicare i propri dati identificativi sulla busta;
- con trasmissione manuale all’RPCT;
- in forma orale attraverso la linea telefonica 06-49249256;
- con segnalazione orale, da rendersi in incontro con l’RPCT. Durante l’incontro, sarà cura dell’RPCT riportare per iscritto i fatti oggetto di segnalazione attraverso apposito verbale, che sarà contestualmente sottoposto per verifica della correttezza dei contenuti e sottoscrizione al segnalante.
Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della segnalazione in una delle modalità sopra indicate, l’RPCT rilascia al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione, utilizzando lo stesso canale scelto dal segnalante.
La segnalazione può essere presentata con indicazione dei propri dati identificativi (cd. “segnalazione in chiaro”) o in forma anonima.
Il segnalante anonimo non può godere delle tutele contro le ritorsioni previste dal decreto legislativo n. 24 del 2023. Tuttavia, nel caso in cui abbia comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni, il segnalante originariamente anonimo, che sia stato identificato, potrà accedere alle tutele contro le ritorsioni previste dal citato decreto.
Le segnalazioni devono essere chiare, circostanziate e non sono ammissibili qualora fondate su meri sospetti, voci di corridoio, circostanze generiche e fatti non verificabili. A garanzia della completezza, si suggerisce di attenersi alle indicazioni di dettaglio previste nella Procedura di segnalazione dell’Autorità.
QUANDO E COME FARE UNA SEGNALAZIONE ALL’ANAC
La normativa prevede diverse tipologie di segnalazione:
- interna, secondo i canali sopra indicati gestiti dall’RPCT;
- esterna, con invio ad ANAC.
La segnalazione interna è la modalità standard, da usare in via ordinaria.
È possibile presentare una segnalazione esterna (invio ad ANAC) quando ricorrono ulteriori specifici presupposti:
- la persona ha già effettuato una segnalazione interna, che però non ha avuto seguito, in quanto la segnalazione non è stata trattata nei tempi di legge, oppure non sono state adottate misure per affrontare la violazione segnalata;
- la persona ha fondate ragioni per ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficacemente seguito (ad esempio, per il rischio di occultamento o distruzione delle prove);
- la persona ha fondate ragioni per ritenere che la presentazione della segnalazione potrebbe esporre al rischio di ritorsioni sé o altri soggetti meritevoli di tutela;
- la persona ha fondate ragioni per ritenere che la violazione che intende segnalare possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (ciò accade, ad. es., quando la condotta segnalata è in grado di ledere la salute e la sicurezza delle persone e dell’ambiente e, per evitare ciò, è necessario un intervento urgente);
- il canale di segnalazione interno non è attivo, oppure non è conforme alle previsioni della legge in materia di riservatezza dell’identità del segnalante e degli altri soggetti meritevoli di tutela.
La segnalazione esterna consiste in una comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, da presentare tramite i canali richiamati sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
LE TUTELE PER IL SEGNALANTE E GLI ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NELLA PROCEDURA
1. Riservatezza (articoli 4 e 12 del decreto legislativo n. 24 del 2023)
L'identità della persona segnalante, compresa qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi anche indirettamente tale identità, non può essere rivelata senza il consenso espresso del segnalante, fatta eccezione per le persone competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, quale soggetto destinatario delle segnalazioni, garantisce la massima riservatezza anche dell'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione. La segnalazione è sottratta per legge all'accesso documentale e a quello civico generalizzato.
2. Divieto di ritorsioni (articolo 17 del decreto legislativo n. 24 del 2023)
I segnalanti non possono subire alcuna ritorsione ed è vietato qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, che abbia provocato o possa provocare alla persona segnalante un danno ingiusto.
3. Limitazioni di responsabilità per chi segnala (articolo 20 del decreto legislativo n. 24 del 2023)
Il segnalante che rivela o diffonde informazioni sulle violazioni coperte dall’obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d’autore o alla protezione dei dati personali, o che rivela o diffonde informazioni sulle violazioni tali da offendere la reputazione della persona coinvolta, non è punibile se:
- al momento della rivelazione sussistevano fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni fosse necessaria per svelare la violazione;
- la segnalazione è stata effettuata conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo n. 24 del 2023; in particolare, il segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulla violazione fossero vere.
Quando ricorrono le ipotesi di cui al precedente alinea, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.
Salvo che il fatto costituisca reato, l’ente o la persona di cui all’art. 3 non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l’acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l’accesso alle stesse.
In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.
4. Misure di sostegno (art. 18 del decreto legislativo n. 24 del 2023)
La normativa prevede che ANAC possa stipulare con enti del terzo settore convenzioni rivolte a garantire sostegno al segnalante, sottoforma di assistenza e consulenza a titolo gratuito circa le modalità di segnalazione, la protezione dalle ritorsioni e i diritti dei soggetti coinvolti, nonché le condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato in caso di contenzioso davanti all’autorità giudiziaria.
L’elenco degli enti del terzo settore convenzionati è disponibile sul sito ANAC
5. Altri soggetti tutelati
Tutte le misure di tutela sopra indicate si applicano anche a favore di:
- il facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione e opera all’interno del medesimo contesto lavorativo);
- le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che hanno con il segnalante un rapporto abituale e corrente;
- le persone legate al segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- gli enti di proprietà del segnalante o per i quali il segnalante, il facilitatore e gli altri soggetti sopra indicati lavorano.
6. Perdita delle tutele (articolo 16 del decreto legislativo n. 24 del 2023)
La tutela e protezione della persona segnalante non è garantita quando, in correlazione alla segnalazione, è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. In tali ipotesi alla persona segnalante è irrogata dall’Autorità una sanzione disciplinare.